Art. 3
In vigore dal 18 lug 1980
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in L. 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - ROGNONI - MORLINO - PANDOLFI - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-rd-3