Accordo
Art. IX
Esenzione da tassazione
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo IX.
(Esenzione da tassazione)
SEZIONE 15.
Per quanto concerne tutte le attività ufficiali, il Fondo e i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
SEZIONE 16.
(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il Fondo godrà delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre il Fondo godrà delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane;
(b) le operazioni finanziarie del Fondo aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Fondo stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo istitutivo del Fondo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta;
(c) per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), il Fondo godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire;
(d) il Fondo sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizioni su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Fondo a scopi ufficiali;.
(e) in particolare, il fondo sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni a scopo ufficiale di un numero di automezzi non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di un'organizzazione intergovernativa.
SEZIONE 17.
Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente articolo non comprenderanno tasse e imposte:
(i) che non siano altro che il pagamento per i servizi resi;
(ii) il cui pagamento costituisca un obbligo per qualsiasi persona diversa dal Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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