Art. 5
In vigore dal 1 mar 1980
La modificazione apportata all', n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell', n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687.
La disposizione del comma precedente non dà luogo a rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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