Art. 8

In vigore dal 1 mar 1980
L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto".
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urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31#art-8

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