Art. 10
In vigore dal 1 mar 1980
Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979.
Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In ogni caso gli effetti di decisioni delle commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.
Storico versioni
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