Art. 9

In vigore dal 1 mar 1980
Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo