Art. 4

In vigore dal 1 mar 1980
Nell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall' della legge 13 aprile 1977, n. 114, le parole "L. 20.000" sono sostituite con le seguenti: "L. 50.000". La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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