Art. 2
In vigore dal 1 mar 1980
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, sostituiscono quelle contenute negli del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, nonché nell'ultimo comma dell' e nell' del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.
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