Art. 8
LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674
In vigore dal 22 nov 1978
Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:
a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;
b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.
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