Art. 8

LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674

In vigore dal 22 nov 1978
Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti: a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti; b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo