Art. 12
LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674
In vigore dal 22 nov 1978
Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.
Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all' del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all', paragrafo 1, del sopracitato regolamento.
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