Art. 15
LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674
In vigore dal 22 nov 1978
All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MARCORA - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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