Art. 11
LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674
In vigore dal 22 nov 1978
Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.
I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.
Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.
I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attività delle unioni nazionali riconosciute.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilito le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.
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