Art. 14
LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674
In vigore dal 22 nov 1978
Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresì, entro il 1 marzo di ogni anno, al su indicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360.
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