Art. 7

LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674

In vigore dal 14 nov 1986
Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile. Le stesse sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti .
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