Art. 4

LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674

In vigore dal 22 nov 1978
Le regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo , la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.
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