Art. 3

LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674

In vigore dal 22 nov 1978
Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei su indicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo della presente legge.
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