Art. 12

LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

In vigore dal 22 ago 1978
L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di: L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; L. 170.000 per tutto il rimanente personale. Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento. Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.
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