Art. 21

LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

In vigore dal 22 ago 1978
Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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