Art. 21
LEGGE 26 luglio 1978, n. 417
In vigore dal 22 ago 1978
Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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