Art. 20

LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

In vigore dal 22 ago 1978
La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa. Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.
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