Art. 8
LEGGE 26 luglio 1978, n. 417
In vigore dal 8 apr 1983
La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia.
In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli , settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
L'indennità prevista dall', comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente , nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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