Art. 7
LEGGE 26 luglio 1978, n. 417
In vigore dal 22 ago 1978
All' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe".
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