Art. 7

LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

In vigore dal 22 ago 1978
All' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo