Art. 5
LEGGE 26 luglio 1978, n. 417
In vigore dal 22 ago 1978
L' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:
". - Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore.
Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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