Art. 12 · LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Art. 12

LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

In vigore dal 22 ago 1978
L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di: L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; L. 170.000 per tutto il rimanente personale. Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento. Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.
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