Accordo›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 30 giu 1978
.
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di
prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di
informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale
bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in
tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-42