AccordoTitolo III

Art. 37

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo