Accordo›Titolo III
Art. 40
In vigore dal 30 giu 1978
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Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte
le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.
Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e
particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-40