Accordo›Titolo III
Art. 44
In vigore dal 30 giu 1978
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Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i
negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1980 e dal 1 gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-44