AccordoTitolo III

Art. 46

In vigore dal 30 giu 1978
. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-46

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