Accordo›Titolo III
Art. 46
In vigore dal 30 giu 1978
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Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo
mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-46