Accordo›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi
Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento
interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-38