AccordoTitolo III

Art. 38

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.
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