Art. 9
LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984
In vigore dal 22 dic 1983
Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.
Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.
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