Art. 15
LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984
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L'articolo stabilisce i criteri per gli interventi pubblici destinati alle zone di collina e di montagna. Tali indirizzi puntano a individuare le aree suscettibili di miglioramento produttivo e a definire quali colture sviluppare, con priorità a foraggi e cereali per gli allevamenti. Vengono inoltre programmate le opere da eseguire, le priorità e gli incentivi economici da erogare. Si prevede specificamente di favorire la nascita e la crescita di cooperative e forme associative, a cui assegnare i terreni incolti secondo le leggi vigenti.
La norma mira a utilizzare e valorizzare i terreni collinari e montani attraverso il riordino agrario e fondiario per sostenere nuovi assetti produttivi. L'obiettivo principale è favorire le produzioni ad alta resa, in particolare foraggi e cereali per l'uso zootecnico, e recuperare le terre incolte.
Si rivolge agli enti e soggetti pubblici incaricati di pianificare gli interventi agricoli, nonché a forme associative e cooperative operanti o interessate a operare su terreni collinari e montani.
Una cooperativa agricola montana intende recuperare una serie di terreni incolti per destinarli alla coltivazione intensiva di foraggio per il bestiame locale. Grazie agli indirizzi previsti dalla norma, la cooperativa può accedere a incentivi dedicati e all'assegnazione di tali aree per avviare la nuova produzione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.