Art. 15

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

In vigore dal 22 dic 1983
Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.
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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984#art-15

In sintesi

L'articolo stabilisce i criteri per gli interventi pubblici destinati alle zone di collina e di montagna. Tali indirizzi puntano a individuare le aree suscettibili di miglioramento produttivo e a definire quali colture sviluppare, con priorità a foraggi e cereali per gli allevamenti. Vengono inoltre programmate le opere da eseguire, le priorità e gli incentivi economici da erogare. Si prevede specificamente di favorire la nascita e la crescita di cooperative e forme associative, a cui assegnare i terreni incolti secondo le leggi vigenti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a utilizzare e valorizzare i terreni collinari e montani attraverso il riordino agrario e fondiario per sostenere nuovi assetti produttivi. L'obiettivo principale è favorire le produzioni ad alta resa, in particolare foraggi e cereali per l'uso zootecnico, e recuperare le terre incolte.

A chi si applica

Si rivolge agli enti e soggetti pubblici incaricati di pianificare gli interventi agricoli, nonché a forme associative e cooperative operanti o interessate a operare su terreni collinari e montani.

Esempio pratico

Una cooperativa agricola montana intende recuperare una serie di terreni incolti per destinarli alla coltivazione intensiva di foraggio per il bestiame locale. Grazie agli indirizzi previsti dalla norma, la cooperativa può accedere a incentivi dedicati e all'assegnazione di tali aree per avviare la nuova produzione.

Domande frequenti

Quali produzioni vengono favorite in modo particolare nei terreni collinari e montani?Viene dato particolare riguardo alle produzioni che assicurano rese elevate, specialmente foraggi e cereali destinati all'uso zootecnico.
Cosa individuano nello specifico gli indirizzi previsti dall'articolo?Individuano le zone di intervento e le produzioni da sviluppare, oltre alle opere da realizzare, alle relative priorità e alle forme di incentivazione.
A quali realtà viene data priorità per l'assegnazione dei terreni incolti?La norma favorisce la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative a cui assegnare i terreni incolti in base alle leggi vigenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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