Art. 15 · LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Art. 15

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

In vigore dal 22 dic 1983
Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.
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