Art. 16
LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984
In vigore dal 22 dic 1983
Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi già in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.
Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, è riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali.
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