Art. 14
LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984
In vigore dal 22 dic 1983
Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltura, avranno riguardo alla ricostituzione e qualificazione dei vigneti, nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 1162 del 1976 e n. 3140 del 1976, nonchè alla difesa fitosanitaria dei vigneti stessi effettuata da organismi associativi con mezzi aerei; alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti con preferenza alle forme cooperative ed associative; alla repressione delle frodi; alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti, in particolare quelli VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), con il fine della loro diffusione nell'ambito comunitario ed extracomunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;984#art-14