Art. 8
LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984
In vigore dal 22 dic 1983
Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne, nonchè della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.
Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.
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