Art. 4
LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984
In vigore dal 22 dic 1983
Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nonchè di altre associazioni nazionali operanti nei settori di cui all', presi in considerazione i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e le proposte dell'amministrazione e degli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nonchè la loro reciproca compatibilità, adotta entro trenta giorni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri.
In caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il Consiglio dei Ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
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