Art. 1

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

In vigore dal 22 dic 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonchè al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonchè della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge. Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale.
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