Art. 20

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

In vigore dal 22 dic 1983
Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari corrispondenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - MARCORA - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - DAL FALCO - BISAGLIA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo