Art. 7

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985

In vigore dal 25 gen 1978
Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n: 2632, è adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti. In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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