Art. 7
LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985
In vigore dal 25 gen 1978
Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n: 2632, è adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.
In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Storico versioni
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