Art. 6
LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985
In vigore dal 25 gen 1978
Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della società concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.
Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-21;985#art-6