Art. 6

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985

In vigore dal 25 gen 1978
Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della società concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.
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