Art. 8
LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985
In vigore dal 25 gen 1978
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è inserito il seguente:
"Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-21;985#art-8