Art. 8

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985

In vigore dal 25 gen 1978
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è inserito il seguente: "Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-21;985#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo