Art. 10
LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985
In vigore dal 25 gen 1978
Il Ministro per il tesoro provvede a trasferire dallo, stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportando con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO -
GULLOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-21;985#art-10