Art. 10

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985

In vigore dal 25 gen 1978
Il Ministro per il tesoro provvede a trasferire dallo, stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportando con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - GULLOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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