Art. 3
LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985
In vigore dal 25 gen 1978
I numeri 3), 5) e 7) del secondo comma dell' della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.
Il numero 6) del medesimo comma è sostituito dal seguente:
"L'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8% per cento del capitale sociale.
Detto accantonamento dovrà essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'amministrazione concedente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-21;985#art-3