Art. 1

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 985

In vigore dal 25 gen 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati. È altresì risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la società "Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.a.", ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti in data 1 luglio 1974. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sarà modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Società aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.
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