Convenzione

Art. 69

Attribuzioni dell'assemblea plenaria

In vigore dal 15 nov 1977
. (Attribuzioni dell'assemblea plenaria) 382 L'assemblea plenaria: a) esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di pareri in essi contenuti; 383 b) esamina le questioni esistenti al fine di vedere se è necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 308. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, è necessario tener presente che in via di principio il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell'intervallo tra due assemblee plenarie; 384 c) approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 383 e fissa l'ordine delle questioni da studiare secondo la loro importanza, la loro priorità e la loro urgenza; 385 d) decide, con riguardo al programma di lavoro approvato di cui al numero 384, se è necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;, 386 e) assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare; 387 f) esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l'ultima riunione dell'assemblea plenaria; 388 g) approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio di amministrazione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 416, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria; 389 h) esamina le altre questioni giudicate necessarie nel quadro dei disposti dell' e del presente capitolo.
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