Convenzione
Art. 69
Attribuzioni dell'assemblea plenaria
In vigore dal 15 nov 1977
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(Attribuzioni dell'assemblea plenaria)
382 L'assemblea plenaria:
a) esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva,
modifica o respinge i progetti di pareri in essi contenuti;
383 b) esamina le questioni esistenti al fine di vedere se è necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 308. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, è necessario tener presente che in via di principio il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell'intervallo tra due assemblee plenarie;
384 c) approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 383 e fissa l'ordine delle questioni da studiare secondo la loro importanza, la loro priorità e la loro urgenza; 385 d) decide, con riguardo al programma di lavoro approvato di cui al numero 384, se è necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;,
386 e) assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare;
387 f) esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l'ultima riunione dell'assemblea plenaria;
388 g) approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio di amministrazione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 416, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria;
389 h) esamina le altre questioni giudicate necessarie nel quadro dei disposti dell' e del presente capitolo.
Storico versioni
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