Convenzione
Art. 64
Disposizioni relative a conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante
In vigore dal 15 nov 1977
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(Disposizioni relative a conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante)
351 Le disposizioni degli sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell'Unione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-64