ConvenzioneParte SECONDA

Art. 59

Comitato di coordinazione

In vigore dal 15 nov 1977
. (Comitato di coordinazione) 310 1. Il Comitato di coordinazione coadiuva il segretario generale nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati in virtù dei numeri 282, 285, 288 e 289. 311 Il Comitato è incaricato di assicurare la coordinazione con ogni organizzazione internazionale, di cui agli , per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell'Unione nelle conferenze di tali organizzazioni. 312 Il Comitato esamina i risultati delle attività dell'Unione nel campo della cooperazione tecnica e presenta raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione per il tramite del segretario generale. 313 2. Il Comitato deve provvedere affinché le sue conclusioni siano possibilmente prese per accordo comune. Il segretario generale può tuttavia prendere decisioni, anche senza essere appoggiate da altri due o più membri del Comitato, ove reputi che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non può essere differita alla prossima sessione del Consiglio d'amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio e per iscritto ai Membri del Consiglio d'amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l'hanno indotto a prendere tali decisioni, come anche i punti di vista presentati per scritto dagli altri Membri del Comitato. 314 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, normalmente almeno una volta al mese.
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