Convenzione

Art. 68

Condizioni di partecipazione

In vigore dal 15 nov 1977
. (Condizioni di partecipazione) 374 1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 73 e 74 possono partecipare a tutte le attività del Comitato consultivo di cui si tratta. 375 2. La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'azienda privata riconosciuta dev'essere indirizzata al segretario generale che la comunica a tutti i Membri e al direttore di questo Comitato. La domanda d'un'azienda privata riconosciuta dev'essere approvata dal Membro che l'ha riconosciuta. Il direttore del Comitato consultivo comunica a quest'azienda il seguito che è stato dato alla sua domanda. 376 Un'azienda privata riconosciuta può intervenire in nome del Membro che l'ha riconosciuta solamente se quest'ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l'ha autorizzata a tale proposito. 377 3. Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all', che coordinano i loro lavori con quelli dell'Unione e hanno delle attività connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi. 378 La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'organizzazione internazionale o da un'organizzazione regionale delle telecomunicazioni menzionata all' dev'essere indirizzata al segretario generale, il quale la comunica telegraficamente a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull'accettazione di tale domanda; la domanda è accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine d'un mese è favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 379 4. Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell'approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati. 380 La prima domanda di ammissione alle sedute delle commissioni di studi d'un Comitato consultivo presentate da un organismo scientifico o industriale dev'essere indirizzata al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Tale domanda dev'essere approvata dall'amministrazione del Paese interessato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all'organismo scientifico o industriale il seguito che è stato dato alla sua domanda. 381 5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale, ogni organizzazione regionale delle telecomunicazioni oppure ogni organismo scientifico o industriale che è stato ammesso a partecipare ai lavori d'un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.
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