Convenzione

Art. 32

Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali

In vigore dal 15 nov 1977
. (Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali) 129 I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di conchiudere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell'intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d'essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono però essere in contraddizione con la presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-32

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