Convenzione
Art. 29
Compilazione e scambio dei conti
In vigore dal 15 nov 1977
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(Compilazione e scambio dei conti)
126 I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operanti in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno conchiuso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali conchiusi in virtù dell', questi regolamenti di conti sono fatti in conformità dei Regolamenti amministrativi.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-29